T.A.R. Lombardia Milano, Sezione II, 16 marzo 2011
Autore: La Redazione - Pubblicato il 3 aprile 2011
Se fosse vero che ogni modifica di destinazione d’uso non assume rilevanza giuridica quando la destinazione finale rientra tra quelle ammissibili nella zona urbanistica in cui si trova l’immobile, dovremmo allora arrivare alla conclusione che non si potrà mai porre un problema di pagamento degli oneri concessori
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